Art. 19.
(Cooperazione transfrontaliera, transnazionale e internazionale).
1. La Regione, nel rispetto della normativa internazionale e dell'Unione europea, promuove la costituzione di organismi ed enti di rilievo internazionale finalizzati al miglioramento delle relazioni e degli scambi
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culturali ed economici con gli Stati e con le collettività o autorità territoriali interne ad altro Stato prossimi al suo territorio.
2. La Regione promuove, coadiuva e sostiene le iniziative di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e internazionale degli enti locali e delle espressioni della comunità locale con le collettività o autorità territoriali interne ad altri Stati.